Condizioni generali di contratto
§ 1 Ambito di applicazione, definizioni
(1) Le presenti CGC per lo shop online www.shop.wegmann-automotive.com di WEGMANN automotive GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 6, 97209 Veitshöchheim – di seguito denominata «fornitore» – si applicano a tutti i contratti e agli altri rapporti giuridici tra il fornitore e il cliente, nella misura in cui abbiano per oggetto la vendita di beni mobili («merce») al cliente, indipendentemente dal fatto che il fornitore produca la merce autonomamente o la acquisti presso subfornitori (§§ 433, 650 BGB [Codice civile tedesco]) e nella misura in cui la conclusione del contratto con il cliente avvenga esclusivamente tramite lo shop online chiuso «www.shop.wegmann-automotive.com». Le CGC dello shop online «www.shop.wegmann-automotive.com» si applicano soltanto se il cliente è un imprenditore (§ 14 BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico.
(2) Salvo diverso accordo, le CGC nella versione vigente al momento in cui il cliente effettua il proprio ordine ovvero, in ogni caso, nella versione da ultimo trasmessa per iscritto al committente si applicano quale accordo quadro anche per futuri contratti dello stesso tipo, senza che si renda necessario richiamarle nuovamente in ogni singolo caso.
(3) Le CGC si applicano in via esclusiva. Condizioni generali di contratto del cliente difformi, contrastanti o integrative divengono parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui il fornitore abbia espressamente acconsentito alla loro validità. Tale requisito del consenso vale in ogni caso, ad esempio anche qualora il fornitore esegua la prestazione a favore del committente senza riserve pur essendo a conoscenza delle CGC del committente.
(4) Gli accordi individuali (ad es. contratti quadro di fornitura, accordi di garanzia della qualità) e le indicazioni contenute nella conferma d'ordine del fornitore prevalgono sulle presenti CGC. In caso di dubbio, le clausole commerciali devono essere interpretate secondo gli Incoterms® pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) nella versione vigente al momento della conclusione del contratto.
(5) Le dichiarazioni e le comunicazioni giuridicamente rilevanti del cliente relative al contratto (ad es. fissazione di termini, denuncia dei vizi, recesso o riduzione del prezzo) devono essere rese per iscritto, ossia in forma scritta o testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano impregiudicati i requisiti di forma previsti dalla legge e ulteriori attestazioni, in particolare in caso di dubbi sulla legittimazione del dichiarante.
(6) I richiami all'applicabilità di disposizioni di legge hanno unicamente valore chiarificatore. Anche in assenza di tale chiarimento si applicano pertanto le disposizioni di legge, salvo che siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGC.
§ 2 Conclusione del contratto
(1) Per poter utilizzare lo shop online www.shop.wegmann-automotive.com, in particolare per concludere un contratto tramite lo shop online, è presupposto che il fornitore abbia previamente creato per il cliente un account ordini. A tal fine il cliente deve dapprima richiedere al fornitore un account ordini tramite lettera, e-mail, fax o modulo di contatto sul sito web dello shop online. Il fornitore decide a propria discrezione se il cliente debba ricevere un account ordini. Dopo la creazione di un account ordini, il cliente può selezionare i prodotti dalla gamma del fornitore e raccoglierli nel proprio carrello facendo clic sul pulsante «Aggiungi al carrello». Facendo clic sul pulsante «Ordina e paga», il cliente presenta una richiesta vincolante di acquisto della merce contenuta nel carrello. Prima di inviare l'ordine, il cliente può in qualsiasi momento modificare e visualizzare la merce selezionata. La richiesta può tuttavia essere presentata e trasmessa soltanto se il cliente ha accettato le presenti CGC dello shop online «www.shop.wegmann-automotive.com» facendo clic sulla casella di controllo «Accetto le CGC», includendole così nella propria richiesta.
(2) Il fornitore invia quindi al cliente una conferma di ricezione automatica via e-mail, nella quale l'ordine del cliente è nuovamente elencato e che il cliente può stampare facendo clic sulla funzione «Stampa». La conferma di ricezione automatica documenta unicamente che l'ordine del cliente è pervenuto al fornitore e non costituisce accettazione della richiesta. Il contratto si conclude soltanto nel momento in cui il fornitore trasmette la dichiarazione di accettazione, inviata con una e-mail separata (conferma d'ordine). Con tale e-mail o con una e-mail separata, comunque non oltre la consegna della merce, il testo contrattuale (composto dall'ordine, dalle CGC dello shop online www.shop.wegmann-automotive.com e dalla conferma d'ordine) viene trasmesso al cliente dal fornitore su un supporto durevole (e-mail o stampa cartacea) (conferma contrattuale). Il testo del contratto viene conservato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati.
(3) Il contratto viene concluso in lingua tedesca oppure, a scelta del cliente, in lingua inglese.
§ 3 Consegna, disponibilità della merce
(1) Il termine per la consegna della merce viene concordato individualmente ovvero indicato dal fornitore al momento dell'accettazione dell'ordine o dell'incarico. Qualora ciò non avvenga, il termine di consegna è di circa due settimane dalla conclusione del contratto.
(2) Qualora il fornitore non possa rispettare termini di consegna vincolanti per motivi a lui non imputabili (indisponibilità della prestazione), ne informerà immediatamente il cliente comunicando contestualmente il nuovo termine di consegna previsto. Qualora la consegna non sia disponibile neppure entro il nuovo termine, il fornitore è legittimato a recedere in tutto o in parte dal contratto; il fornitore rimborserà immediatamente l'eventuale controprestazione già effettuata dal cliente. Costituisce in particolare caso di indisponibilità della prestazione in tal senso la mancata tempestiva fornitura da parte del subfornitore del fornitore, qualora il fornitore abbia concluso un'operazione di copertura congruente, non sussista colpa né sua né del suo subfornitore oppure il fornitore non sia obbligato all'approvvigionamento nel singolo caso.
(3) Il verificarsi della mora del fornitore nella consegna è disciplinato dalle disposizioni di legge. In ogni caso è comunque necessaria una diffida da parte del cliente. Qualora il fornitore si trovi in mora nella consegna, il cliente può richiedere il risarcimento forfettario del danno da mora. La penale forfettaria ammonta allo 0,5 % del prezzo netto (valore della fornitura) per ogni settimana di calendario intera di ritardo, complessivamente tuttavia non oltre il 5 % del valore della fornitura della merce consegnata in ritardo. Il fornitore si riserva la prova che al cliente non sia derivato alcun danno oppure che il danno sia sensibilmente inferiore alla suddetta penale forfettaria.
(4) Restano impregiudicati i diritti del cliente di cui al § 8 delle presenti CGC e i diritti di legge del fornitore, in particolare in caso di esclusione dell'obbligo di prestazione (ad es. per impossibilità o inesigibilità della prestazione e/o dell'adempimento successivo).
(5) La forza maggiore, i conflitti sindacali, i disordini, i provvedimenti delle autorità e altri eventi imprevedibili, inevitabili e gravi liberano il fornitore dai propri obblighi di prestazione per la durata dell'impedimento e nella misura dei suoi effetti. Ciò vale anche qualora tali eventi si verifichino in un momento in cui il cliente interessato si trovi in mora. Il fornitore e il cliente sono tenuti a fornire senza indugio le informazioni necessarie nei limiti dell'esigibile e ad adeguare i propri obblighi alle mutate circostanze secondo buona fede.
§ 4 Consegna, trasferimento del rischio, accettazione, mora nell'accettazione
(1) La consegna avviene franco magazzino del fornitore, che è anche il luogo di adempimento per la fornitura e per un eventuale adempimento successivo al riguardo. Su richiesta e a spese del cliente la merce viene spedita a un diverso luogo di destinazione (vendita con spedizione in luogo diverso dal luogo di adempimento). Salvo diverso accordo, in caso di vendita di merci il fornitore è legittimato a determinare autonomamente le modalità di spedizione (in particolare impresa di trasporto, itinerario, imballaggio). I costi ordinari dell'imballaggio sono a carico del cliente.
(2) Il rischio del perimento accidentale e del deterioramento accidentale della merce passa al cliente al più tardi con la consegna. In caso di spedizione in luogo diverso dal luogo di adempimento, il rischio del perimento accidentale e del deterioramento accidentale della merce nonché il rischio del ritardo passano tuttavia al committente con la consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o a qualsiasi altra persona o ente incaricato dell'esecuzione della spedizione. Qualora sia stata concordata un'accettazione, è quest'ultima determinante ai fini del trasferimento del rischio. Per il resto, anche a un'accettazione concordata si applicano per analogia le disposizioni di legge in materia di contratto d'opera. Alla consegna ovvero all'accettazione è equiparata la mora del committente nell'accettazione.
(3) Qualora il cliente si trovi in mora nell'accettazione, ometta di cooperare oppure ritardi la consegna del fornitore per altri motivi a lui imputabili, il fornitore è legittimato a richiedere il risarcimento del danno che ne deriva, comprese le maggiori spese (ad es. costi di magazzinaggio). A tal fine il fornitore addebita un indennizzo forfettario pari allo 0,5 % del prezzo netto per settimana di calendario, a decorrere dal termine di esecuzione ovvero – in mancanza di un termine di esecuzione – dalla comunicazione della disponibilità a eseguire la prestazione. Restano impregiudicate la prova di un danno maggiore e le pretese di legge del fornitore (in particolare al rimborso delle maggiori spese, a un indennizzo adeguato o alla risoluzione); l'importo forfettario deve tuttavia essere computato su ulteriori pretese pecuniarie. Il cliente è legittimato a dimostrare che al fornitore non è derivato alcun danno oppure un danno sensibilmente inferiore alla suddetta penale forfettaria.
§ 5 Prezzi e condizioni di pagamento
(1) Salvo diverso accordo nel singolo caso, i prezzi indicati dal fornitore nel suo shop online www.shop.wegmann-automotive.com si intendono franco magazzino, oltre all'IVA di legge e alle spese di spedizione. Nella panoramica del carrello visualizzata nonché nella conferma d'ordine i prezzi sono quindi indicati comprensivi dell'IVA di legge e delle spese di spedizione. Il fornitore si riserva il diritto di modificare adeguatamente i propri prezzi se e nella misura in cui, dopo la conclusione del contratto, intervengano riduzioni o aumenti dei costi, in particolare a causa di contratti collettivi di lavoro, variazioni dei prezzi dei materiali o oscillazioni dei tassi di cambio, che incidano direttamente sul prezzo di costo del fornitore. Il fornitore ne fornirà attestazione al cliente su richiesta.
(2) In caso di vendita con spedizione della merce (§ 4 comma 1), il cliente sostiene i costi di trasporto a partire dal magazzino e i costi di un'eventuale assicurazione del trasporto richiesta dal cliente. Qualora il fornitore non fatturi i costi di trasporto effettivamente sostenuti nel singolo caso, si intende concordato un forfait per i costi di trasporto (esclusa l'assicurazione del trasporto) pari a cento euro. Eventuali dazi, tasse, imposte e altri tributi pubblici sono a carico del cliente.
(3) Il prezzo d'acquisto è esigibile e deve essere pagato entro 14 giorni dalla data della fattura e dalla consegna ovvero dall'accettazione della merce. Il fornitore è tuttavia legittimato in qualsiasi momento, anche nell'ambito di un rapporto d'affari in corso, a eseguire una fornitura in tutto o in parte solo contro pagamento anticipato. Il fornitore dichiara una corrispondente riserva al più tardi con la conferma d'ordine. Con la scadenza del suddetto termine di pagamento il cliente si trova in mora. Durante la mora il prezzo produce interessi al tasso legale di mora di volta in volta vigente. Qualora il cliente non paghi l'importo dovuto entro un termine di esecuzione di un mese fissato dal fornitore dopo la scadenza del periodo indicato nel comma precedente, il fornitore può, mediante semplice comunicazione scritta, svincolarsi dal contratto e richiedere un risarcimento del danno fino al 25 % del valore, risultante dal contratto, della parte rilevante dell'oggetto della fornitura. Qualora il fornitore sia in grado di provare un danno da mora ovvero un danno maggiore, è legittimato a farlo valere. Il cliente è tuttavia legittimato a dimostrare al fornitore che a noi non è derivato alcun danno o un danno sensibilmente inferiore in conseguenza della mora nel pagamento o dello svincolo dal contratto. Il fornitore si riserva di far valere un danno da mora ulteriore. Nei confronti dei commercianti resta impregiudicato il diritto del fornitore agli interessi commerciali di scadenza (§ 353 HGB [Codice di commercio tedesco]).
(4) Il fornitore accetta cambiali e assegni solo sulla base di accordi specifici e solo pro solvendo. Le spese di sconto e tutti i costi derivanti dall'incasso della cambiale e dell'assegno sono a carico del cliente.
(5) Il fornitore è legittimato a richiedere in qualsiasi momento garanzie sufficienti per i propri crediti. Tutti i suoi crediti divengono immediatamente esigibili, indipendentemente dalla scadenza di eventuali cambiali o assegni ricevuti, qualora il cliente si trovi in mora relativamente a un credito o violi accordi contrattuali, purché tale violazione o il credito in mora non siano di rilevanza soltanto marginale, oppure qualora intervenga un sostanziale peggioramento delle condizioni patrimoniali del cliente tale da mettere in pericolo il diritto alla controprestazione.
(6) Qualora dopo la conclusione del contratto risulti evidente (ad es. a seguito di istanza di apertura di una procedura di insolvenza) che il diritto del fornitore al prezzo è messo in pericolo dalla mancanza di capacità di pagamento del cliente, il fornitore è legittimato, secondo le disposizioni di legge, a rifiutare la prestazione e – eventualmente previa fissazione di un termine – a recedere dal contratto (§ 321 BGB). Nei contratti relativi alla produzione di cose non fungibili (realizzazioni su misura) il fornitore può dichiarare immediatamente il recesso; restano impregiudicate le disposizioni di legge sulla superfluità della fissazione di un termine.
§ 6 Riserva di proprietà
(1) Il fornitore si riserva la proprietà della merce venduta fino al ricevimento del pagamento integrale di tutti i crediti presenti e futuri del fornitore derivanti dal contratto e da un rapporto d'affari in corso (crediti garantiti).
(2) La merce soggetta a riserva di proprietà non può, prima del pagamento integrale dei crediti garantiti, essere costituita in pegno a favore di terzi né trasferita in proprietà a titolo di garanzia. Il cliente deve informare il fornitore per iscritto e senza indebito ritardo qualora venga presentata un'istanza di apertura di una procedura di insolvenza o qualora terzi intervengano sulla merce di proprietà del fornitore (ad es. mediante pignoramenti).
(3) In caso di violazione del contratto da parte del cliente, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo d'acquisto esigibile, il fornitore è legittimato, secondo le disposizioni di legge, a recedere dal contratto e/o a richiedere la restituzione della merce in forza della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione della merce non comporta contestualmente una dichiarazione di recesso; il fornitore è anzi legittimato a richiedere unicamente la restituzione della merce riservandosi il diritto di recesso. Qualora il cliente non paghi il prezzo esigibile, il fornitore può far valere tali diritti solo se ha previamente concesso al cliente un termine congruo per il pagamento e tale termine è decorso senza esito, oppure se la fissazione di tale termine è superflua secondo il diritto applicabile.
(4) Fino alla revoca ai sensi della successiva lettera (c), il cliente è autorizzato a rivendere e/o a lavorare la merce soggetta a riserva di proprietà nell'ambito del regolare svolgimento dell'attività commerciale. In tal caso si applicano inoltre le disposizioni che seguono.
(a) La riserva di proprietà si estende ai prodotti risultanti dalla lavorazione, dalla mescolanza o dall'unione della merce del fornitore per il loro intero valore, e il fornitore è considerato produttore. Qualora, in caso di lavorazione, mescolanza o unione con merci di terzi, permanga il diritto di proprietà di questi ultimi, il fornitore acquisisce la comproprietà in proporzione ai valori di fattura delle merci lavorate, mescolate o unite. Per il resto, al prodotto risultante si applica quanto previsto per la merce consegnata con riserva di proprietà.
(b) Il cliente cede sin d'ora al fornitore a titolo di garanzia tutti i crediti verso terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto, integralmente ovvero in misura corrispondente alla nostra eventuale quota di comproprietà ai sensi del comma precedente. Il fornitore accetta la cessione. Gli obblighi del cliente indicati al comma 2 valgono anche con riferimento ai crediti ceduti.
(c) Il cliente resta autorizzato, accanto al fornitore, alla riscossione del credito. Il fornitore si impegna a non riscuotere il credito finché il cliente adempia ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore, non sussista alcuna carenza della sua capacità di pagamento e il fornitore non faccia valere la riserva di proprietà mediante esercizio di un diritto ai sensi del comma 3. Qualora ciò invece si verifichi, il fornitore può esigere che il cliente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie alla riscossione, consegni la relativa documentazione e informi i debitori (terzi) dell'avvenuta cessione. In tal caso il fornitore è inoltre legittimato a revocare l'autorizzazione del cliente all'ulteriore vendita e lavorazione della merce soggetta a riserva di proprietà.
(d) Qualora il valore realizzabile delle garanzie superi i crediti del fornitore di oltre il 10 %, il fornitore svincolerà garanzie a propria discrezione su richiesta del cliente.
§ 7 Diritti del cliente in caso di vizi
(1) Ai diritti del committente in caso di vizi materiali e vizi giuridici (compresi consegna di merce diversa e consegna in quantità inferiore nonché montaggio non a regola d'arte o istruzioni di montaggio difettose) si applicano le disposizioni di legge, salvo quanto diversamente stabilito di seguito. Restano in ogni caso impregiudicate le disposizioni speciali di legge sul rimborso delle spese in caso di fornitura finale della merce di nuova produzione a un consumatore (regresso nei confronti del fornitore ai sensi dei §§ 478, 445a, 445b ovvero §§ 445c, 327 comma 5, 327u BGB), salvo che sia stata concordata una compensazione equivalente, ad es. nell'ambito di un accordo di garanzia della qualità.
(2) Il fondamento della responsabilità per vizi è costituito in primo luogo dall'accordo raggiunto in merito alla qualità della merce. Si considerano accordo sulla qualità della merce tutte le descrizioni di prodotto e le indicazioni del produttore che sono oggetto del singolo contratto o che sono state rese pubbliche dal fornitore (in particolare nei cataloghi o sulla homepage del sito web e nel webshop del fornitore) al momento della conclusione del contratto, nonché le disposizioni delle presenti CGC dello shop online chiuso «www.shop.wegmann-automotive.com».
(3) Nella misura in cui la qualità non sia stata concordata, la sussistenza o meno di un vizio deve essere valutata secondo le disposizioni di legge (§§ 434 comma 3 BGB). Le dichiarazioni pubbliche rese dal produttore o per suo conto, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura della merce, prevalgono sulle dichiarazioni rese da altri terzi. Nel caso di merci con elementi digitali o altri contenuti digitali, il fornitore è tenuto alla messa a disposizione e, se del caso, all'aggiornamento dei contenuti digitali soltanto nella misura in cui ciò risulti espressamente da un accordo sulla qualità ai sensi del comma 2. A tale riguardo il fornitore non risponde delle dichiarazioni pubbliche rese dal produttore e da altri terzi.
(4) In linea di principio il fornitore non risponde dei vizi di cui il cliente sia a conoscenza al momento della conclusione del contratto o che ignori per colpa grave (§ 442 BGB). I diritti del cliente in caso di vizi presuppongono inoltre che egli abbia adempiuto ai propri obblighi di legge di esame della merce e di denuncia dei vizi (§§ 377, 381 HGB). Nel caso di merci destinate all'installazione o ad altra ulteriore lavorazione, l'esame deve in ogni caso essere effettuato immediatamente prima della lavorazione. Qualora un vizio si manifesti al momento della consegna, dell'esame o in un momento successivo, il fornitore deve esserne informato per iscritto senza indugio. Qualora il cliente ometta il regolare esame e/o la denuncia dei vizi, la responsabilità del fornitore per il vizio non denunciato, ovvero non denunciato tempestivamente o non denunciato regolarmente, è esclusa secondo le disposizioni di legge. Nel caso di merci destinate all'incorporazione, all'applicazione o all'installazione, ciò vale anche qualora il vizio si sia manifestato soltanto dopo la relativa lavorazione a seguito della violazione di uno di tali obblighi; in tal caso, in particolare, il cliente non ha alcun diritto al rimborso dei relativi costi («costi di smontaggio e montaggio»).
(5) Qualora la merce sia viziata, il fornitore può dapprima scegliere se prestare l'adempimento successivo mediante eliminazione del vizio (riparazione) oppure mediante consegna di un bene esente da vizi (fornitura sostitutiva). Resta impregiudicato il suo diritto di rifiutare l'adempimento successivo alle condizioni di legge.
(6) Il fornitore è legittimato a subordinare l'adempimento successivo dovuto al pagamento del prezzo esigibile da parte del cliente. Il cliente è tuttavia legittimato a trattenere una parte del prezzo proporzionata al vizio.
(7) Il cliente deve concedere al fornitore il tempo e l'opportunità necessari per l'adempimento successivo dovuto, in particolare consegnare la merce contestata a scopo di verifica; il tempo necessario per l'adempimento successivo è fino a tredici settimane dal ricevimento da parte del fornitore della denuncia dei vizi del cliente, senza che con ciò si intenda concordato un termine massimo. In caso di fornitura sostitutiva il cliente deve restituire al fornitore la merce viziata secondo le disposizioni di legge; il cliente non ha tuttavia alcun diritto alla restituzione. L'adempimento successivo non comprende lo smontaggio, la rimozione o la disinstallazione della merce viziata né l'installazione, l'applicazione o il montaggio di merce esente da vizi, qualora il fornitore non fosse originariamente obbligato a tali prestazioni; restano impregiudicati i diritti del cliente al rimborso dei relativi costi («costi di smontaggio e montaggio»).
(8) Il fornitore sostiene o rimborsa le spese necessarie ai fini della verifica e dell'adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, di trasferta, di manodopera e di materiale nonché, se del caso, i costi di smontaggio e montaggio, secondo le disposizioni di legge e le presenti CGC, qualora sussista effettivamente un vizio. In caso contrario il fornitore è legittimato a richiedere al cliente il rimborso dei costi derivanti dalla richiesta ingiustificata di eliminazione del vizio (in particolare costi di verifica e di trasporto), salvo che l'assenza del vizio non fosse riconoscibile per il cliente.
(9) In casi urgenti, ad es. in caso di pericolo per la sicurezza di esercizio o per prevenire danni sproporzionati, il cliente è legittimato a eliminare autonomamente il vizio e a richiedere al fornitore il rimborso delle spese oggettivamente necessarie a tal fine. Il fornitore deve essere informato immediatamente di tale intervento in autotutela, se possibile preventivamente. Il diritto all'intervento in autotutela non sussiste qualora il fornitore fosse legittimato a rifiutare un corrispondente adempimento successivo secondo le disposizioni di legge.
(10) Qualora l'adempimento successivo sia fallito oppure un termine congruo da fissarsi da parte del cliente per l'adempimento successivo sia decorso senza esito o possa essere omesso secondo le disposizioni di legge, il cliente può recedere dal contratto di compravendita o ridurre il prezzo. In caso di vizio non essenziale non sussiste tuttavia alcun diritto di recesso.
(11) I diritti del cliente al risarcimento del danno o al rimborso delle spese sostenute inutilmente sussistono, anche in caso di vizi, soltanto ai sensi del § 8 e sono per il resto esclusi.
(12) Non viene assunta alcuna garanzia per i danni derivanti dai seguenti motivi: utilizzo inidoneo o non a regola d'arte, montaggio o messa in esercizio errati da parte del cliente o di terzi, usura naturale, trattamento errato o negligente, in particolare sollecitazione eccessiva, mezzi di esercizio inidonei, materiali sostitutivi, influssi chimici, elettrochimici o elettrici, qualora ciò non sia riconducibile né a un montaggio non a regola d'arte da parte nostra né a un vizio di un manuale messo a disposizione dal fornitore.
§ 8 Altra responsabilità
(1) Salvo quanto diversamente risultante dalle presenti CGC nell'ambito dei contratti conclusi tramite lo shop online chiuso «www.shop.wegmann-automotive.com», comprese le disposizioni che seguono, il fornitore risponde in caso di violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali secondo le disposizioni di legge.
(2) Il fornitore risponde del risarcimento del danno – a qualsiasi titolo giuridico – nell'ambito della responsabilità per colpa in caso di dolo e colpa grave. In caso di colpa lieve rispondiamo soltanto, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge (ad es. diligenza nelle proprie cose; violazione irrilevante degli obblighi), per
a) i danni derivanti dalla lesione mortale o fisica o dalla lesione della salute,
b) i danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento è presupposto per la regolare esecuzione del contratto e sul cui rispetto la controparte contrattuale fa e può fare regolarmente affidamento); in tal caso la responsabilità del fornitore è tuttavia limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipico.
(3) Le limitazioni di responsabilità risultanti dal comma 2 valgono anche in caso di violazioni di obblighi da parte di, ovvero a favore di, persone della cui condotta il fornitore risponde secondo le disposizioni di legge. Esse non valgono qualora il fornitore abbia dolosamente taciuto un vizio o abbia assunto una garanzia per la qualità della merce o dell'impianto, nonché per i diritti del cliente ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità da prodotto (Produkthaftungsgesetz).
(4) A causa di una violazione di obblighi che non consista in un vizio, il cliente può recedere dal contratto o risolverlo soltanto se la violazione è imputabile al fornitore. È escluso un diritto di recesso libero del cliente (in particolare ai sensi dei §§ 650, 648 BGB). Per il resto valgono i presupposti e le conseguenze giuridiche previsti dalla legge.
§ 9 Prescrizione
(1) In deroga al § 438 comma 1 n. 3, il termine generale di prescrizione per i diritti derivanti da vizi materiali e vizi giuridici è di un anno dalla consegna. Qualora sia stata concordata un'accettazione, la prescrizione decorre dall'accettazione. Restano altresì impregiudicate ulteriori disposizioni speciali di legge in materia di prescrizione (in particolare § 438 comma 1 n. 1.76, comma 3, §§ 444, 445b BGB).
(2) I suddetti termini di prescrizione valgono anche per le pretese risarcitorie contrattuali ed extracontrattuali del cliente fondate su un vizio della merce, salvo che l'applicazione della prescrizione ordinaria di legge (§§ 195, 199 BGB) conduca nel singolo caso a una prescrizione più breve. Le pretese risarcitorie del cliente ai sensi del § 8 comma 2 nonché ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità da prodotto si prescrivono tuttavia esclusivamente secondo i termini di prescrizione di legge.
§ 10 Legge applicabile e foro competente
(1) Alle presenti CGC, nell'ambito dei contratti conclusi tramite lo shop online chiuso «www.shop.wegmann-automotive.com», e al rapporto contrattuale tra il fornitore e il cliente si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto uniforme internazionale, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
(2) Qualora il cliente sia un commerciante ai sensi del Codice di commercio tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, il foro esclusivo – anche internazionale – per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la sede legale del fornitore a Veitshöchheim. Lo stesso vale qualora il cliente sia un imprenditore ai sensi del § 14 BGB. Il fornitore è tuttavia legittimato in ogni caso ad agire in giudizio anche presso il luogo di adempimento dell'obbligo di consegna secondo le presenti CGC nell'ambito dei contratti conclusi tramite lo shop online «www.shop.wegmann-automotive.com», ovvero secondo un accordo individuale prevalente, oppure presso il foro generale del cliente. Restano impregiudicate le disposizioni di legge prevalenti, in particolare quelle sulle competenze esclusive.
§ 11 Nullità parziale delle nostre disposizioni
L'invalidità di singole disposizioni o clausole non pregiudica la validità delle restanti disposizioni delle presenti condizioni generali di vendita. Nella misura in cui il contratto o le presenti condizioni generali di vendita contengano lacune, ai fini del loro riempimento si considerano concordate quelle disposizioni giuridicamente efficaci che le parti contrattuali avrebbero concordato in base agli obiettivi economici del contratto e alla finalità delle presenti CGC, se il cliente fosse stato a conoscenza della lacuna.
Data: settembre 2022