Condizioni generali di contratto per la vendita nonché per la produzione, la fornitura e il montaggio di impianti tecnici

§ 1 Ambito di applicazione, forma

(1) Le presenti Condizioni generali di contratto per la vendita nonché per la produzione, la fornitura e il montaggio di impianti tecnici (AVB) si applicano

  • a tutti i contratti e agli altri rapporti giuridici tra noi e il cliente («committente»), nella misura in cui abbiano per oggetto la vendita di beni mobili («merce») al committente, indipendentemente dal fatto che la merce sia da noi prodotta o acquistata presso subfornitori (§§ 433, 650 BGB),
  • a tutti i contratti e agli altri rapporti giuridici tra noi e il committente, nella misura in cui abbiano per oggetto la produzione, la fornitura e il montaggio di impianti tecnici, in particolare di impianti di dosaggio automatici («impianto»). Le AVB si applicano soltanto se il committente è un imprenditore (§ 14 BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico.

(2) Salvo diverso accordo, le AVB si applicano nella versione vigente al momento dell'ordine del committente ovvero, in ogni caso, nella versione da ultimo comunicatagli in forma testuale, quale accordo quadro anche per futuri contratti dello stesso tipo, senza che si renda necessario richiamarle nuovamente in ogni singolo caso.

(3) Le nostre AVB si applicano in via esclusiva. Condizioni generali di contratto del committente difformi, contrastanti o integrative divengono parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui abbiamo espressamente acconsentito alla loro validità. Tale requisito del consenso vale in ogni caso, ad esempio anche qualora eseguiamo la prestazione a favore del committente senza riserve pur essendo a conoscenza delle sue condizioni generali.

(4) Gli accordi individuali (ad es. contratti quadro di fornitura, accordi di garanzia della qualità) e le indicazioni contenute nella nostra conferma d'ordine prevalgono sulle AVB. In caso di dubbio, le clausole commerciali devono essere interpretate secondo gli Incoterms® pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC) nella versione vigente al momento della conclusione del contratto.

(5) Le dichiarazioni e le comunicazioni giuridicamente rilevanti del committente relative al contratto (ad es. fissazione di termini, denuncia dei vizi, recesso o riduzione del prezzo) devono essere rese per iscritto, ossia in forma scritta o testuale (ad es. lettera, e-mail, telefax). Restano impregiudicati i requisiti di forma previsti dalla legge e ulteriori attestazioni, in particolare in caso di dubbi sulla legittimazione del dichiarante.

(6) I richiami all'applicabilità di disposizioni di legge hanno unicamente valore chiarificatore. Anche in assenza di tale chiarimento si applicano pertanto le disposizioni di legge, nella misura in cui non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti AVB.

§ 2 Conclusione del contratto

(1) Le nostre offerte sono libere e non vincolanti. Ciò vale anche qualora abbiamo messo a disposizione del committente cataloghi, documentazioni tecniche (ad es. disegni, piani, calcoli, computi, rimandi a norme DIN), altre descrizioni di prodotto o documenti – anche in forma elettronica – sui quali ci riserviamo diritti di proprietà e diritti d'autore. Tali documenti non possono essere riprodotti né resi accessibili ad altre persone, in particolare a imprese concorrenti. Ciò vale anche per i documenti scritti contrassegnati come «riservati». Prima della loro trasmissione a terzi il committente necessita del nostro espresso consenso scritto.

(2) Le indicazioni tecniche, salvo che siano espressamente qualificate come vincolanti, costituiscono soltanto valori approssimativi. Le misure e i pesi sono soggetti agli scostamenti ammessi secondo le regole tecniche o alle tolleranze DIN per misura, forma e peso. Tutti gli altri documenti quali illustrazioni e disegni sono determinanti solo in via approssimativa, salvo che siano espressamente qualificati come vincolanti. Lo stesso vale per piani, schizzi e altri documenti tecnici, verbali di misurazione, certificati di materiale e fotografie, campioni, cataloghi, opuscoli, illustrazioni ecc.

(3) L'ordine della merce o l'incarico per la produzione, la fornitura e il montaggio di un impianto da parte del committente si considera proposta contrattuale vincolante. Salvo che dall'ordine risulti diversamente, siamo legittimati ad accettare tale proposta contrattuale entro dieci giorni dal suo ricevimento presso di noi.

(4) L'accettazione può essere dichiarata per iscritto (ad es. mediante conferma d'ordine) oppure, in caso di ordine di merci, mediante consegna della merce al committente

§ 3 Termine di esecuzione e mora nell'esecuzione

(1) Il termine per la fornitura di merci e per la produzione, la fornitura e il montaggio di impianti viene concordato individualmente ovvero da noi indicato al momento dell'accettazione dell'ordine o dell'incarico. Qualora ciò non avvenga, il termine di consegna, in caso di vendita di merci, è di circa due settimane dalla conclusione del contratto; in caso di produzione, fornitura e montaggio di un impianto, il termine di esecuzione è di circa 50 settimane dalla conclusione del contratto. In caso di produzione, fornitura e montaggio di impianti, il termine di esecuzione decorre al più presto dal momento in cui sono state chiarite tutte le questioni tecniche relative all'esecuzione del rispettivo incarico, ci sono pervenuti tutti i documenti di progettazione necessari e il committente ha posto in essere gli atti di cooperazione a suo carico.

(2) Qualora non possiamo rispettare termini di esecuzione vincolanti per motivi a noi non imputabili (indisponibilità della prestazione), ne informeremo senza indugio il committente comunicando contestualmente il nuovo termine di esecuzione previsto. Qualora la prestazione non sia disponibile neppure entro il nuovo termine, siamo legittimati a recedere in tutto o in parte dal contratto; rimborseremo senza indugio l'eventuale controprestazione già effettuata dal committente. Costituisce in particolare caso di indisponibilità della prestazione in tal senso la mancata tempestiva fornitura da parte del nostro subfornitore, qualora abbiamo concluso un'operazione di copertura congruente, non sussista colpa né nostra né del nostro subfornitore oppure non siamo obbligati all'approvvigionamento nel singolo caso.

(3) Il verificarsi della nostra mora nell'esecuzione è disciplinato dalle disposizioni di legge. In ogni caso è comunque necessaria una diffida da parte del committente. Qualora ci troviamo in mora nell'esecuzione, il committente può richiedere il risarcimento forfettario del danno da mora. La penale forfettaria ammonta, per ogni settimana di calendario compiuta di mora, allo 0,5 % del prezzo netto (valore della fornitura), complessivamente tuttavia non oltre il 5 % del valore della prestazione relativa alla merce o all'impianto consegnati in ritardo. Ci riserviamo la prova che al committente non sia derivato alcun danno oppure un danno sensibilmente inferiore alla suddetta penale forfettaria.

(4) Restano impregiudicati i diritti del committente di cui al § 8 delle presenti AVB e i nostri diritti di legge, in particolare in caso di esclusione dell'obbligo di prestazione (ad es. per impossibilità o inesigibilità della prestazione e/o dell'adempimento successivo).

(5) La forza maggiore, i conflitti sindacali, i disordini, i provvedimenti delle autorità e altri eventi imprevedibili, inevitabili e gravi ci liberano dai nostri obblighi di prestazione per la durata dell'impedimento e nella misura dei suoi effetti. Ciò vale anche qualora tali eventi si verifichino in un momento in cui il committente si trovi in mora. Noi e il committente siamo tenuti, nei limiti dell'esigibile, a fornire senza indugio le informazioni necessarie e ad adeguare i nostri obblighi alle mutate circostanze secondo buona fede.

§ 4 Fornitura, trasferimento del rischio, collaudo, mora nell'accettazione

(1) Qualora oggetto del contratto sia la vendita di merci, questa avviene franco nostro magazzino, che è anche il luogo di adempimento per la fornitura ed un eventuale adempimento successivo al riguardo. Su richiesta e a spese del committente la merce viene spedita a un diverso luogo di destinazione (vendita con spedizione). Salvo diverso accordo, in caso di vendita di merci siamo legittimati a determinare autonomamente le modalità di spedizione (in particolare impresa di trasporto, itinerario, imballaggio). In caso di vendita di merci i costi ordinari dell'imballaggio sono a carico del committente.

(2) In caso di vendita di merci, il rischio del perimento accidentale e del deterioramento accidentale della merce passa al committente al più tardi con la consegna. Nella vendita con spedizione in caso di vendita di merci, il rischio del perimento accidentale e del deterioramento accidentale della merce nonché il rischio del ritardo passano tuttavia già con la consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o all'altra persona o ente incaricato dell'esecuzione della spedizione. Qualora in caso di vendita di merci sia stato concordato un collaudo, è quest'ultimo determinante ai fini del trasferimento del rischio. Anche per il resto, in caso di collaudo concordato si applicano per analogia le disposizioni di legge in materia di contratto d'opera. Alla consegna ovvero al collaudo è equiparata la mora del committente nell'accettazione.

(3) Qualora oggetto del contratto sia la produzione, la fornitura e il montaggio di impianti e abbiamo comunicato al committente l'ultimazione della produzione e del montaggio dell'impianto, il committente è tenuto a collaudare la prestazione da noi eseguita. Il committente non è legittimato a rifiutare il collaudo a causa di un vizio non essenziale. Il collaudo si considera avvenuto decorse due settimane dalla comunicazione dell'ultimazione della produzione, della fornitura e del montaggio dell'impianto, qualora il collaudo subisca un ritardo non imputabile a nostra colpa. Qualora il committente si riservi di far valere un vizio, con il collaudo viene meno la nostra responsabilità per i vizi riconoscibili. Il rischio del perimento accidentale e del deterioramento accidentale dell'impianto passa al committente con il collaudo da parte di quest'ultimo. Alla consegna ovvero al collaudo è equiparata la mora del committente nell'accettazione.

(4) Qualora il committente si trovi in mora nell'accettazione, ometta un atto di cooperazione oppure la nostra fornitura subisca un ritardo per altri motivi a lui imputabili, siamo legittimati a richiedere il risarcimento del danno che ne deriva, comprese le maggiori spese (ad es. costi di magazzinaggio). A tal fine addebitiamo un indennizzo forfettario pari allo 0,5 % del prezzo netto per settimana di calendario, a decorrere dal termine di esecuzione ovvero – in mancanza di un termine di esecuzione – dalla comunicazione della disponibilità a eseguire la prestazione. Restano impregiudicate la prova di un danno maggiore e le nostre pretese di legge (in particolare rimborso delle maggiori spese, indennizzo adeguato, risoluzione); l'importo forfettario deve tuttavia essere computato su ulteriori pretese pecuniarie. Al committente è consentita la prova che non ci sia derivato alcun danno oppure un danno sensibilmente inferiore alla suddetta penale forfettaria.

§ 5 Prezzi e condizioni di pagamento

(1) Salvo diverso accordo nel singolo caso, in caso di vendita di merci si applicano i nostri prezzi di volta in volta vigenti al momento della conclusione del contratto, e precisamente franco magazzino, oltre all'IVA di legge. Qualora oggetto del contratto sia la produzione, la fornitura e il montaggio di impianti, si applicano i prezzi di cui alla nostra rispettiva offerta. La deduzione di sconti cassa necessita di un accordo separato. Ci riserviamo il diritto di modificare adeguatamente i nostri prezzi se e nella misura in cui, dopo la conclusione del contratto, intervengano riduzioni o aumenti dei costi, in particolare a causa di rinnovi contrattuali collettivi, variazioni dei prezzi dei materiali o oscillazioni dei tassi di cambio, che incidano direttamente sui nostri costi di produzione. Su richiesta ne forniremo prova al committente.

(2) Nella vendita con spedizione in caso di vendita di merci (§ 4 comma 2) il committente sostiene i costi di trasporto a partire dal magazzino e i costi di un'eventuale assicurazione del trasporto richiesta dal committente. Qualora non fatturiamo i costi di trasporto effettivamente sostenuti nel singolo caso, si intende concordato un forfait per i costi di trasporto (esclusa l'assicurazione del trasporto) pari a cento EUR. Eventuali dazi, tasse, imposte e altri tributi pubblici sono a carico del committente.

(3) In caso di vendita di merci il prezzo è esigibile e deve essere pagato entro 14 giorni dall'emissione della fattura e dalla consegna ovvero dal collaudo della merce. Siamo tuttavia legittimati in qualsiasi momento, anche nell'ambito di un rapporto d'affari in corso, a eseguire una fornitura in tutto o in parte solo contro pagamento anticipato. Dichiariamo una corrispondente riserva al più tardi con la conferma d'ordine. Con la scadenza del suddetto termine di pagamento il committente si trova in mora. Durante la mora il prezzo produce interessi al tasso legale di mora di volta in volta vigente. Qualora il committente non paghi la somma dovuta entro un termine di esecuzione di un mese da noi fissatogli dopo la scadenza del periodo indicato nel precedente comma, possiamo svincolarci dal contratto mediante semplice comunicazione scritta e richiedere un risarcimento del danno fino al 25 % del valore, risultante dal contratto, della parte rilevante dell'oggetto della fornitura. Qualora siamo in grado di provare un danno da mora ovvero un danno maggiore, siamo legittimati a farlo valere. Il committente è tuttavia legittimato a dimostrarci che, in conseguenza della mora nel pagamento ovvero dello svincolo dal contratto, non ci è derivato alcun danno o un danno sensibilmente inferiore. Ci riserviamo di far valere un danno da mora ulteriore. Nei confronti dei commercianti resta impregiudicato il nostro diritto agli interessi commerciali di scadenza (§ 353 HGB).

(4) Qualora oggetto del contratto sia la produzione, la fornitura e il montaggio di impianti, il prezzo diviene esigibile dopo il collaudo dell'opera e dopo il ricevimento della nostra fattura. Il committente non è legittimato a trattenere il pagamento a fronte di contropretese da noi contestate.

(5) Accettiamo cambiali e assegni solo sulla base di accordi specifici e solo pro solvendo. Le spese di sconto e tutti i costi derivanti dall'incasso della cambiale e dell'assegno sono a carico del committente.

(6) Siamo legittimati a richiedere in qualsiasi momento garanzie sufficienti per i nostri crediti. Tutti i nostri crediti divengono immediatamente esigibili, indipendentemente dalla scadenza di eventuali cambiali o assegni ricevuti, qualora il committente si trovi in mora relativamente a un credito o violi accordi contrattuali, nella misura in cui tale violazione o il credito in mora non siano di rilevanza soltanto marginale, oppure qualora intervenga un sostanziale peggioramento delle condizioni patrimoniali del committente tale da mettere in pericolo il diritto alla controprestazione.

(7) Qualora dopo la conclusione del contratto risulti evidente (ad es. a seguito di istanza di apertura di una procedura di insolvenza) che il nostro diritto al prezzo è messo in pericolo dalla carente capacità di prestazione del committente, siamo legittimati, secondo le disposizioni di legge, a rifiutare la prestazione e – eventualmente previa fissazione di un termine – a recedere dal contratto (§ 321 BGB). Nei contratti relativi alla produzione di cose non fungibili (realizzazioni su misura) possiamo dichiarare immediatamente il recesso; restano impregiudicate le disposizioni di legge sulla superfluità della fissazione di un termine.

§ 6 Riserva di proprietà e diritto di pegno

(1) Fino al pagamento integrale di tutti i nostri crediti presenti e futuri derivanti dal contratto e da un rapporto d'affari in corso (crediti garantiti) ci riserviamo la proprietà delle merci vendute e degli impianti da noi prodotti, forniti e montati.

(2) Le merci soggette a riserva di proprietà non possono, prima del pagamento integrale dei crediti garantiti, essere costituite in pegno a favore di terzi né trasferite in proprietà a titolo di garanzia. Il committente deve informarci senza indugio per iscritto qualora venga presentata un'istanza di apertura di una procedura di insolvenza o qualora terzi intervengano (ad es. mediante pignoramenti) sulle merci di nostra proprietà.

(3) In caso di comportamento contrario al contratto da parte del committente, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo esigibile, siamo legittimati, secondo le disposizioni di legge, a recedere dal contratto e/o a richiedere la restituzione della merce in forza della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione non comporta contestualmente la dichiarazione di recesso; siamo anzi legittimati a richiedere unicamente la restituzione della merce riservandoci il recesso. Qualora il committente non paghi il prezzo esigibile, possiamo far valere tali diritti solo se gli abbiamo previamente fissato senza esito un termine congruo per il pagamento oppure se tale fissazione di termine è superflua secondo le disposizioni di legge.

(4) Il committente è autorizzato, salvo revoca ai sensi della successiva lettera (c), a rivendere e/o a lavorare le merci soggette a riserva di proprietà nell'ambito del regolare svolgimento dell'attività commerciale. In tal caso si applicano in via integrativa le disposizioni che seguono.

(a) La riserva di proprietà si estende ai prodotti risultanti dalla lavorazione, dalla mescolanza o dall'unione delle nostre merci per il loro intero valore, e noi siamo considerati produttori. Qualora, in caso di lavorazione, mescolanza o unione con merci di terzi, permanga il diritto di proprietà di questi ultimi, acquisiamo la comproprietà in proporzione ai valori di fattura delle merci lavorate, mescolate o unite. Per il resto, al prodotto risultante si applica quanto previsto per la merce consegnata con riserva di proprietà.

(b) I crediti verso terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto vengono ceduti a noi a titolo di garanzia dal committente già sin d'ora, integralmente ovvero in misura corrispondente alla nostra eventuale quota di comproprietà ai sensi del comma precedente. Accettiamo la cessione. Gli obblighi del committente indicati al comma 2 valgono anche con riferimento ai crediti ceduti.

(c) Il committente resta autorizzato, accanto a noi, alla riscossione del credito. Ci impegniamo a non riscuotere il credito finché il committente adempia ai propri obblighi di pagamento nei nostri confronti, non sussista alcuna carenza della sua capacità di prestazione e non facciamo valere la riserva di proprietà mediante esercizio di un diritto ai sensi del comma 3. Qualora ciò invece si verifichi, possiamo esigere che il committente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le indicazioni necessarie alla riscossione, consegni la relativa documentazione e comunichi ai debitori (terzi) l'avvenuta cessione. In tal caso siamo inoltre legittimati a revocare l'autorizzazione del committente all'ulteriore alienazione e lavorazione delle merci soggette a riserva di proprietà.

(d) Qualora il valore realizzabile delle garanzie superi i nostri crediti di oltre il 10 %, su richiesta del committente svincoleremo garanzie a nostra scelta.

(5) Qualora oggetto del contratto sia la produzione, la fornitura e il montaggio di impianti, ci spetta, per un credito derivante da tale contratto, un diritto di pegno sull'impianto pervenuto nel possesso del committente in forza del contratto. Il diritto di pegno può essere fatto valere anche per crediti derivanti da prestazioni eseguite in precedenza, nella misura in cui siano connesse con il rispettivo oggetto contrattuale. Per le altre pretese derivanti dal rapporto d'affari il diritto di pegno vale solo nella misura in cui esse siano incontestate o accertate con sentenza passata in giudicato.

§ 7 Diritti del committente in caso di vizi

(1) Per i diritti del committente in caso di vizi materiali e giuridici (compresi consegna di merce diversa e consegna in quantità inferiore nonché montaggio non a regola d'arte o istruzioni di montaggio difettose) valgono le disposizioni di legge, salvo quanto diversamente stabilito di seguito. Qualora oggetto del contratto sia la vendita di merci, restano in ogni caso impregiudicate le disposizioni speciali di legge sul rimborso delle spese in caso di fornitura finale della merce di nuova produzione a un consumatore (regresso nei confronti del fornitore ai sensi dei §§ 478, 445a, 445b ovvero §§ 445c, 327 comma 5, 327u BGB), salvo che sia stata concordata una compensazione equivalente, ad es. nell'ambito di un accordo di garanzia della qualità.

(2) Il fondamento della nostra responsabilità per vizi è costituito, sia nei contratti relativi alla vendita di merci sia in quelli relativi alla produzione, alla fornitura e al montaggio di impianti, soprattutto dall'accordo raggiunto in merito alle caratteristiche della merce o dell'impianto. Si considerano accordo sulle caratteristiche della merce o dell'impianto tutte le descrizioni di prodotto e le indicazioni del produttore che sono oggetto del singolo contratto o che sono state da noi rese pubbliche (in particolare nei cataloghi o sulla nostra homepage internet) al momento della conclusione del contratto, nonché le disposizioni delle presenti AVB.

(3) Nella misura in cui le caratteristiche non siano state concordate, la sussistenza o meno di un vizio deve essere valutata secondo la disciplina di legge (§§ 434 comma 3, 633 comma 2, frasi 2 e 3, BGB). Le dichiarazioni pubbliche del produttore o rese per suo incarico, in particolare nella pubblicità o sull'etichetta della merce, prevalgono in tal caso sulle dichiarazioni di altri terzi.

(4) In caso di vendita di merci rispondiamo secondo i seguenti criteri:

In linea di principio non rispondiamo dei vizi che il committente conosce al momento della conclusione del contratto o che ignora per colpa grave (§ 442 BGB). I diritti del committente in caso di vizi presuppongono inoltre che egli abbia adempiuto ai propri obblighi di legge di esame e di denuncia (§§ 377, 381 HGB). Per le merci destinate all'incorporazione o ad altra ulteriore lavorazione l'esame deve in ogni caso avvenire immediatamente prima della lavorazione. Qualora il committente ometta il regolare esame e/o la denuncia dei vizi, la nostra responsabilità per il vizio non denunciato, ovvero non denunciato tempestivamente o non denunciato regolarmente, è esclusa secondo le disposizioni di legge. Per una merce destinata all'incorporazione, all'applicazione o all'installazione, ciò vale anche qualora il vizio si sia manifestato soltanto dopo la relativa lavorazione a seguito della violazione di uno di tali obblighi; in tal caso non sussistono in particolare diritti dell'acquirente al rimborso dei relativi costi («costi di smontaggio e montaggio»).

Qualora la merce sia viziata, possiamo dapprima scegliere se prestare l'adempimento successivo mediante eliminazione del vizio (riparazione) oppure mediante fornitura di una cosa esente da vizi (fornitura sostitutiva). Resta impregiudicato il nostro diritto di rifiutare l'adempimento successivo alle condizioni di legge.

Siamo legittimati a subordinare l'adempimento successivo dovuto al pagamento del prezzo esigibile da parte del committente. Il committente è tuttavia legittimato a trattenere una parte del prezzo proporzionata al vizio. Il committente deve concederci il tempo e l'opportunità necessari per l'adempimento successivo dovuto, in particolare consegnare la merce contestata a scopo di verifica; il tempo necessario per l'adempimento successivo è fino a tredici settimane dal ricevimento presso di noi della denuncia dei vizi del committente, senza che con ciò si intenda tuttavia concordato un termine massimo. In caso di fornitura sostitutiva il committente deve restituirci la merce viziata secondo le disposizioni di legge; l'acquirente non ha tuttavia alcun diritto alla restituzione. L'adempimento successivo non comprende né lo smontaggio, la rimozione o la disinstallazione della merce viziata, né l'incorporazione, l'applicazione o l'installazione di una merce esente da vizi, qualora non fossimo originariamente obbligati a tali prestazioni; restano impregiudicati i diritti dell'acquirente al rimborso dei relativi costi («costi di smontaggio e montaggio»)

(5) Qualora oggetto del contratto sia la produzione e il montaggio di impianti, rispondiamo secondo i seguenti criteri:

Qualora l'impianto fornito sia viziato, possiamo dapprima scegliere se prestare l'adempimento successivo mediante eliminazione del vizio (riparazione) oppure mediante realizzazione di un'opera esente da vizi (nuova realizzazione sostitutiva). Resta impregiudicato il nostro diritto di rifiutare l'adempimento successivo alle condizioni di legge.

Il committente deve comunicarci senza indugio per iscritto il vizio riscontrato. Qualora il vizio sia irrilevante per gli interessi del committente oppure sia riconducibile a una circostanza a lui imputabile, è esclusa una nostra responsabilità. Ciò vale anche per quei vizi e danni che derivano dal fatto che il committente o terzi abbiano effettuato modifiche o interventi di riparazione non a regola d'arte sugli impianti da noi prodotti e installati senza il nostro previo consenso.

Siamo legittimati a subordinare l'adempimento successivo dovuto al pagamento del prezzo esigibile da parte del committente. Il committente è tuttavia legittimato a trattenere una parte del prezzo proporzionata al vizio.

Il committente deve concederci il tempo e l'opportunità necessari per l'adempimento successivo dovuto, in particolare consentire la verifica dell'impianto contestato; il tempo necessario per l'adempimento successivo è fino a tredici settimane dal ricevimento presso di noi della denuncia dei vizi del committente, senza che con ciò si intenda tuttavia concordato un termine massimo.

(6) Le spese necessarie ai fini della verifica e dell'adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, di trasferta, di manodopera e di materiale nonché eventualmente i costi di smontaggio e montaggio, sono da noi sostenute ovvero rimborsate secondo la disciplina di legge e le presenti condizioni generali di contratto, qualora sussista effettivamente un vizio. In caso contrario possiamo richiedere al committente il rimborso dei costi derivanti dalla richiesta ingiustificata di eliminazione del vizio (in particolare costi di verifica e di trasporto), salvo che l'assenza del vizio non fosse riconoscibile per il committente.

(7) In casi urgenti, ad es. in caso di pericolo per la sicurezza di esercizio o per scongiurare danni sproporzionati, il committente ha il diritto di eliminare autonomamente il vizio e di richiederci il rimborso delle spese oggettivamente necessarie a tal fine. Di tale intervento in autotutela dobbiamo essere informati senza indugio, se possibile preventivamente. Il diritto all'intervento in autotutela non sussiste qualora fossimo legittimati a rifiutare un corrispondente adempimento successivo secondo le disposizioni di legge.

(8) Qualora l'adempimento successivo sia fallito oppure un termine congruo da fissarsi da parte del committente per l'adempimento successivo sia decorso senza esito o sia superfluo secondo le disposizioni di legge, il committente può recedere dal contratto di compravendita o ridurre il prezzo. In caso di vizio non essenziale non sussiste tuttavia alcun diritto di recesso.

(9) I diritti del committente al risarcimento del danno ovvero al rimborso delle spese sostenute inutilmente sussistono, anche in caso di vizi, soltanto ai sensi del § 8 e sono per il resto esclusi.

(10) Non viene assunta alcuna garanzia per i danni derivanti dai seguenti motivi: utilizzo inidoneo o non a regola d'arte, montaggio ovvero messa in esercizio errati da parte del committente o di terzi, usura naturale, trattamento errato o negligente, in particolare sollecitazione eccessiva, mezzi di esercizio inidonei, materiali sostitutivi, influssi chimici, elettrochimici o elettrici, qualora ciò non sia riconducibile né a un montaggio non a regola d'arte da parte nostra né a un vizio di un manuale da noi consegnato.

§ 8 Altra responsabilità

(1) Salvo quanto diversamente risultante dalle presenti AVB, comprese le disposizioni che seguono, rispondiamo in caso di violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali secondo le disposizioni di legge.

(2) Rispondiamo del risarcimento del danno – a qualsiasi titolo giuridico – nell'ambito della responsabilità per colpa in caso di dolo e colpa grave. In caso di colpa lieve rispondiamo, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge (ad es. diligenza nelle proprie cose; violazione irrilevante degli obblighi), soltanto

a) per danni derivanti dalla lesione della vita, dell'integrità fisica o della salute,

b) per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento rende possibile la regolare esecuzione del contratto e sul cui rispetto la controparte contrattuale fa e può fare regolarmente affidamento); in tal caso la nostra responsabilità è tuttavia limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipico.

(3) Le limitazioni di responsabilità risultanti dal comma 2 valgono anche in caso di violazioni di obblighi da parte di, ovvero a favore di, persone della cui colpa dobbiamo rispondere secondo le disposizioni di legge. Esse non valgono qualora abbiamo dolosamente taciuto un vizio o assunto una garanzia per le caratteristiche della merce o dell'impianto, nonché per i diritti del committente ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità da prodotto (Produkthaftungsgesetz).

(4) A causa di una violazione di obblighi che non consista in un vizio, il committente può recedere o risolvere il contratto soltanto se la violazione ci è imputabile. È escluso un diritto di recesso libero del committente (in particolare ai sensi dei §§ 650, 648 BGB). Per il resto valgono i presupposti e le conseguenze giuridiche previsti dalla legge.

§ 9 Prescrizione

(1) In deroga al § 438 comma 1 n. 3, il termine generale di prescrizione per i diritti derivanti da vizi materiali e giuridici, in caso di vendita di merci, è di un anno dalla consegna. Qualora in caso di vendita di merci sia stato concordato un collaudo, la prescrizione decorre dal collaudo. Restano altresì impregiudicate ulteriori disposizioni speciali di legge in materia di prescrizione (in particolare § 438 comma 1 n. 1, 76 comma 3, §§ 444, 445b BGB).

(2) I suddetti termini di prescrizione valgono anche per le pretese risarcitorie contrattuali ed extracontrattuali del committente fondate su un vizio della merce, salvo che l'applicazione della prescrizione ordinaria di legge (§§ 195, 199 BGB) conduca nel singolo caso a una prescrizione più breve. Le pretese risarcitorie del committente ai sensi del § 8 comma 2 nonché ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità da prodotto si prescrivono tuttavia esclusivamente secondo i termini di prescrizione di legge.

§ 10 Diritto di visita

Salvo che vi ostino comprovate esigenze di riservatezza o altri interessi rilevanti del committente, ci è consentito, previa comunicazione, visitare gli impianti da noi prodotti e installati presso lo stabilimento del committente, prendere conoscenza dei risultati di esercizio e mostrare l'impianto ai nostri potenziali clienti.

§ 11 Protezione dei dati

Nella misura in cui il committente ci metta a disposizione dati in connessione con la conclusione di un contratto e con altri rapporti giuridici relativi all'ordine e/o alla fornitura di merci e/o alla produzione e al montaggio di un impianto da parte nostra, e tali dati vengano da noi trattati, utilizzati o successivamente raccolti, ci atteniamo alle disposizioni di legge di volta in volta vigenti in materia di protezione dei dati.

Il trattamento, l'utilizzo o la successiva raccolta dei dati avviene secondo i seguenti principi:

(1) In tutti i rapporti contrattuali, così come nelle offerte, nelle accettazioni di offerte e nelle conferme d'ordine, raccogliamo le seguenti informazioni del committente:

  • titolo, nome, cognome, ragione sociale,
  • un indirizzo e-mail valido,
  • indirizzo,
  • numero di telefono (rete fissa e/o mobile)
  • informazioni necessarie per l'esecuzione dell'incarico

La raccolta di tali dati avviene

  • per poter identificare il committente;
  • per poter eseguire le rispettive prestazioni contrattuali da parte nostra nei confronti del committente;
  • per la corrispondenza con il committente;
  • per la fatturazione;
  • per la gestione di eventuali pretese di responsabilità nonché per far valere eventuali pretese nei confronti del committente;

Il trattamento dei dati avviene su richiesta del committente ed è necessario, ai sensi dell'art. 6, par. 1, comma 1, lett. b) del GDPR, per le finalità indicate, ai fini dell'adeguata gestione dell'incarico e dell'adempimento reciproco degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale.

I dati personali da noi raccolti per l'esecuzione dell'incarico vengono conservati fino alla scadenza dell'obbligo legale di conservazione e successivamente cancellati, salvo che siamo obbligati a una conservazione più lunga ai sensi dell'art. 6, par. 1, comma 1, lett. c) del GDPR in forza di obblighi di conservazione e documentazione di natura fiscale e commerciale (derivanti da HGB, StGB o AO), oppure che il committente abbia acconsentito a una conservazione ulteriore ai sensi dell'art. 6, par. 1, comma 1, lett. a) del GDPR.

(2) Non ha luogo alcuna trasmissione dei dati personali del committente a terzi per finalità diverse da quelle di seguito indicate. Nella misura in cui ciò sia necessario ai sensi dell'art. 6, par. 1, comma 1, lett. b) del GDPR per la gestione dei rapporti contrattuali con il committente, i suoi dati personali vengono trasmessi a terzi. Ciò comprende in particolare la trasmissione a collaboratori, operanti per noi, di altre imprese con noi cooperanti ai fini della corrispondenza nonché dell'esecuzione dell'incarico. I dati trasmessi possono essere utilizzati dal terzo esclusivamente per le finalità indicate.

(3) Il committente ha il diritto:

  • ai sensi dell'art. 7, par. 3, del GDPR, di revocare in qualsiasi momento nei confronti dell'imprenditore il consenso una volta prestato. Ciò comporta che l'imprenditore non potrà più proseguire per il futuro il trattamento dei dati fondato su tale consenso;
  • ai sensi dell'art. 15 del GDPR, di richiedere informazioni sui dati personali del committente da noi trattati. In particolare, il committente può richiedere informazioni sulle finalità del trattamento, sulla categoria dei dati personali, sulle categorie di destinatari ai quali i dati del committente sono stati o saranno comunicati, sul periodo di conservazione previsto, sull'esistenza di un diritto di rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento o opposizione, sull'esistenza di un diritto di reclamo, sull'origine dei dati del committente qualora non siano stati raccolti presso l'imprenditore, nonché sull'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, ed eventualmente su informazioni significative circa i relativi dettagli;
  • ai sensi dell'art. 16 del GDPR, di richiedere senza indugio la rettifica di dati personali del committente inesatti o l'integrazione di quelli da noi conservati;
  • ai sensi dell'art. 17 del GDPR, di richiedere la cancellazione dei dati personali del committente da noi conservati, salvo che il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziaria;
  • ai sensi dell'art. 18 del GDPR, di richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali del committente, qualora l'esattezza dei dati sia contestata dal committente, il trattamento sia illecito ma il committente ne rifiuti la cancellazione e noi non abbiamo più bisogno dei dati, mentre il committente ne necessiti per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti in sede giudiziaria, oppure qualora il committente abbia proposto opposizione al trattamento ai sensi dell'art. 21 del GDPR;
  • ai sensi dell'art. 20 del GDPR, di ricevere i dati personali del committente da lui forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, o di richiederne la trasmissione a un altro titolare del trattamento, e
  • ai sensi dell'art. 77 del GDPR, di proporre reclamo a un'autorità di controllo. Di norma il committente può rivolgersi a tal fine all'autorità di controllo del suo luogo di residenza abituale o di lavoro oppure della sede della nostra impresa.

(4) Qualora i dati personali del committente siano trattati sulla base di interessi legittimi ai sensi dell'art. 6, par. 1, comma 1, lett. f) del GDPR, il committente ha il diritto di proporre opposizione al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell'art. 21 del GDPR, qualora sussistano motivi derivanti dalla sua situazione particolare.

Qualora il committente intenda avvalersi del proprio diritto di opposizione, è sufficiente una e-mail a: info@wegmann-automotive.com

(5) Le presenti informazioni sulla protezione dei dati valgono per il trattamento dei dati da parte di:
WEGMANN automotive GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 6
97209 Veitshöchheim
Tel.: +49 (0) 931-3 2104-0
Fax: +49 (0) 931-3 2104 -999
Internet: www.wegmann-automotive.com
E-mail: info@wegmann-automotive.com

§ 12 Legge applicabile e foro competente

(1) Alle presenti AVB e al rapporto contrattuale tra noi e il committente si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto uniforme internazionale, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni mobili.

(2) Qualora il committente sia un commerciante ai sensi del Codice di commercio tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, il foro esclusivo – anche internazionale – per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la nostra sede commerciale di Veitshöchheim. Lo stesso vale qualora il committente sia un imprenditore ai sensi del § 14 BGB. Siamo tuttavia legittimati in ogni caso ad agire in giudizio anche presso il luogo di adempimento dell'obbligo di fornitura secondo le presenti AVB ovvero secondo un accordo individuale prevalente, oppure presso il foro generale del committente. Restano impregiudicate le disposizioni di legge prevalenti, in particolare quelle relative alle competenze esclusive.

§ 13 Nullità parziale delle nostre disposizioni

L'inefficacia di singole disposizioni o clausole non pregiudica l'efficacia delle restanti disposizioni delle presenti condizioni generali di vendita. Nella misura in cui il contratto o le presenti condizioni generali di vendita contengano lacune normative, ai fini del loro riempimento si considerano concordate quelle disposizioni giuridicamente efficaci che le parti contrattuali avrebbero concordato in base agli obiettivi economici del contratto e alla finalità delle presenti condizioni generali di vendita, se il committente avesse conosciuto la lacuna.

Aggiornamento: luglio 2022

WEGMANN automotive GmbH,
Rudolf-Diesel-Str. 6, 97209 Veitshöchheim