Condizioni generali di acquisto
Le seguenti Condizioni generali di acquisto («Condizioni di acquisto») di Wegmann automotive GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 6, 97209 Veitshöchheim, si applicano a tutte le nostre operazioni di acquisto di forniture e prestazioni nell'ambito della nostra attività commerciale a livello mondiale.
1. Disposizioni generali e ambito di applicazione
1.1. Le presenti Condizioni di acquisto si applicano in via esclusiva. Condizioni generali di contratto difformi o contrastanti non sono da noi riconosciute, salvo che vi abbiamo espressamente acconsentito per iscritto.
1.2. L'accettazione di merci o prestazioni («oggetto del contratto») del fornitore o il loro pagamento non costituiscono approvazione, neppure qualora l'accettazione o il pagamento avvengano nella consapevolezza di condizioni contrattuali del fornitore contrastanti o integrative.
1.3. Le presenti Condizioni di acquisto si applicano anche a tutti i futuri rapporti d'affari tra noi e il fornitore. Allo stesso modo, eventuali condizioni contrattuali del fornitore concordate in precedenza, contrastanti con le presenti Condizioni di acquisto o integrative delle stesse, non sono più riconosciute.
1.4. Le presenti Condizioni di acquisto si applicano nei rapporti commerciali con imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico e patrimoni speciali di diritto pubblico ai sensi del § 310, comma 1, del Codice civile tedesco (BGB).
2. Contratto di fornitura – richiesta di consegna
2.1. Gli ordini, i contratti quadro e le richieste di consegna, nonché le loro modifiche e integrazioni, richiedono la forma scritta. Non riconosciamo ordini o accordi verbali che non siano stati da noi confermati per iscritto. Riconosciamo quali contenuti contrattuali eventuali difformità delle conferme d'ordine del fornitore rispetto al nostro ordine soltanto se tali difformità sono dichiarate per iscritto nella conferma d'ordine, espressamente e chiaramente indicate come difformità e da noi espressamente approvate per iscritto.
2.2. La forma scritta si intende rispettata anche mediante telefax, trasmissione elettronica di dati o e-mail.
2.3. Qualora il fornitore non accetti l'ordine entro due settimane dal ricevimento, siamo legittimati a revocarlo. La revoca non è subordinata alla fissazione di un termine. Le richieste di consegna diventano vincolanti al più tardi se il fornitore non si oppone entro due settimane.
2.4. Possiamo richiedere al fornitore modifiche dell'oggetto della fornitura nella costruzione e nell'esecuzione, salvo che le modifiche richieste non siano esigibili per il fornitore, in particolare con riferimento al presumibile maggior onere in termini di tempo o di costi che ne deriverebbe per il fornitore stesso. Gli effetti delle modifiche esigibili devono essere disciplinati di comune accordo in modo adeguato, in particolare per quanto riguarda i maggiori e minori costi nonché i termini di consegna. Qualora il fornitore dichiari di non poter eseguire le modifiche da noi richieste, possiamo recedere dal contratto. Ciò non vale se le modifiche da noi richieste non sono esigibili per il fornitore, in particolare perché non offriamo al fornitore un adeguato compenso per i maggiori costi da questi effettivamente sostenuti a causa delle modifiche richieste, né un adeguato differimento del termine di consegna tenuto conto dei ritardi presumibilmente derivanti dalle modifiche richieste.
3. Termini e scadenze di consegna, collaudo, trasferimento del rischio
3.1. I termini e le scadenze concordati sono vincolanti. Ai fini del rispetto del termine o della scadenza di consegna è determinante l'arrivo della merce presso di noi. Qualora non sia stata concordata la consegna «franco stabilimento del committente» (DAP o DDP luogo convenuto secondo Incoterms® 2020), il fornitore deve mettere a disposizione la merce in tempo utile, tenendo conto del tempo necessario per il carico e la spedizione da concordare con lo spedizioniere. Qualora sia stata concordata la consegna «mediante ritiro diretto» (EXW secondo Incoterms® 2020), il fornitore deve comunicare tempestivamente l'ultimazione della merce.
3.2. Qualora il fornitore abbia assunto l'installazione o il montaggio, egli sostiene tutte le spese necessarie, quali ad esempio spese di viaggio, messa a disposizione degli utensili nonché indennità di trasferta.
3.3. Con la scadenza del termine di consegna il fornitore si trova in mora anche senza specifica diffida, salvo che dimostri di non essere responsabile dell'inadempimento. In tal caso siamo legittimati, previa fissazione di un termine congruo per l'adempimento, a far valere pretese risarcitorie in luogo della prestazione e/o a recedere dal contratto. Un'eventuale penale convenzionale da noi dovuta a causa della mora del fornitore viene riaddebitata al fornitore.
3.4. In caso di ritardo nella consegna siamo inoltre legittimati a richiedere un risarcimento forfettario del danno da mora pari allo 0,3 % del valore della fornitura per ogni giorno lavorativo compiuto, comunque non superiore al 5 % del valore dell'ordine. Il fornitore ha il diritto di dimostrarci che, in conseguenza della mora, non è insorto alcun danno oppure è insorto un danno sensibilmente inferiore all'importo forfettario. Siamo legittimati a dimostrare un danno maggiore.
3.5. Il fornitore è tenuto a informarci senza indugio per iscritto qualora preveda difficoltà relative alla produzione, all'approvvigionamento di materie prime, al rispetto del termine di consegna o circostanze analoghe che potrebbero impedirgli la consegna puntuale o la consegna nella qualità concordata.
3.6. L'accettazione senza riserve della consegna o della prestazione tardiva non comporta rinuncia alle pretese risarcitorie a noi spettanti a causa del ritardo nella consegna o nella prestazione; ciò vale fino al pagamento integrale del corrispettivo da noi dovuto per la fornitura o la prestazione interessata.
3.7. Le consegne parziali sono in linea di principio inammissibili, salvo che vi abbiamo espressamente acconsentito o che siano per noi esigibili.
3.8. Qualora sia stato concordato un collaudo, questo è disciplinato dagli accordi contenuti negli ordini e nelle richieste di consegna.
3.9. Il rischio del perimento accidentale e del deterioramento accidentale della merce passa a noi con la consegna nel luogo di adempimento. Qualora sia stato concordato un collaudo, è quest'ultimo determinante ai fini del trasferimento del rischio. Per il resto, in caso di collaudo si applicano per analogia le disposizioni di legge in materia di contratto d'opera. Alla consegna ovvero al collaudo è equiparata la nostra mora nell'accettazione.
4. Forza maggiore
4.1. Gli impedimenti alla prestazione non imputabili alla sfera di rischio di una parte contrattuale liberano le parti dai rispettivi obblighi di prestazione per la durata dell'impedimento e nella misura dei suoi effetti.
4.2. Sono considerati tali impedimenti, tra l'altro, la forza maggiore, i disordini, gli atti bellici o terroristici, le epidemie, le pestilenze o le pandemie, gli scioperi, i conflitti sindacali anche presso le aziende dei partner contrattuali e dei loro ausiliari, le serrate, i provvedimenti delle autorità, il blocco delle vie di trasporto, le interruzioni o limitazioni dello scambio elettronico di dati causate da terzi, la criminalità informatica da parte di terzi, nonché altri eventi imprevedibili, inevitabili e gravi.
4.3. Entrambe le parti sono tenute a fornirsi reciprocamente senza indugio le informazioni necessarie ed esigibili e ad adeguare temporaneamente i propri obblighi alle mutate circostanze, in particolare alle eventuali mutate esigenze di mercato, secondo buona fede.
4.4. Durante tali eventi siamo legittimati – impregiudicati i nostri ulteriori diritti – a recedere in tutto o in parte dal contratto qualora un adeguamento non risulti idoneo.
4.5. L'insufficiente approvvigionamento del fornitore da parte dei propri fornitori non costituisce un caso di forza maggiore.
5. Imballaggi
5.1. Salvo diverso accordo, le merci da consegnare devono essere imballate a regola d'arte e secondo gli usi commerciali a spese del fornitore, oppure, su nostra richiesta, dotate di imballaggi speciali secondo le nostre istruzioni.
5.2. Il fornitore risponde dei danni derivanti da imballaggio difettoso.
5.3. Il fornitore è tenuto a rispettare a proprie spese i requisiti della legge tedesca sugli imballaggi (Verpackungsgesetz) e a provvedere a un imballaggio, a una registrazione e a un'etichettatura idonei, quest'ultima anche con riferimento alle sostanze pericolose.
5.6. Il fornitore è tenuto a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati e svuotati dei residui. Qualora ciò non fosse possibile, sosterrà i corrispondenti costi di smaltimento adeguati da noi sostenuti.
6. Fatturazione, pagamento e riserva di proprietà
6.1. Qualora non siano state concordate nel singolo caso condizioni di pagamento difformi, i nostri pagamenti avvengono, dopo il ricevimento della fattura regolare e verificabile, a nostra scelta entro 14 giorni di calendario con il 3 % di sconto cassa oppure entro 45 giorni di calendario netto. Qualora l'entrata merci avvenga successivamente al ricevimento della fattura, il termine per lo sconto cassa decorre soltanto dalla data dell'entrata merci. Ci riserviamo di effettuare i pagamenti mediante accettazione propria o cambiale.
6.2. La fattura deve contenere le indicazioni obbligatorie previste dalla legge tedesca sull'IVA (UStG), in particolare il codice fiscale rilasciato dall'ufficio delle imposte o il numero di identificazione IVA rilasciato dall'Ufficio federale delle finanze, nonché il numero d'ordine e il numero del fornitore. Qualora tali presupposti non siano rispettati, non rispondiamo dei ritardi che ne derivano nell'elaborazione della fattura e nel pagamento. Ci riserviamo di respingere fatture non regolari.
6.3. In caso di fornitura difettosa siamo legittimati a trattenere il pagamento fino al regolare adempimento.
6.4. Le prescrizioni di spedizione indicate nell'ordine devono essere scrupolosamente osservate. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di spedizione, i costi aggiuntivi che ne derivano sono a carico del fornitore.
6.5. Il fornitore non è legittimato, senza il nostro previo consenso scritto, a cedere a terzi i propri crediti o a farli riscuotere da terzi.
6.6. Tutti i prezzi concordati comprendono tutte le spese connesse all'ordine, indipendentemente dal fatto che fossero prevedibili al momento della conclusione del contratto.
6.7. Rifiutiamo in linea di principio il pagamento in contrassegno.
6.8. Salvo diverso accordo scritto, i dazi e gli altri tributi sono a carico del fornitore.
6.9. La proprietà della merce consegnata passa a noi al momento del pagamento integrale da parte nostra. È esclusa qualsiasi riserva di proprietà prolungata o estesa del fornitore. Siamo legittimati alla rivendita e alla lavorazione delle merci nell'ambito della normale attività commerciale.
6.10. Il fornitore è tenuto a comunicarci senza indugio i diritti di terzi sulla merce o su parti di essa. Ciò vale anche per eventuali cessioni di crediti.
7. Compensazione e ritenzione
7.1. I diritti di compensazione e di ritenzione ci spettano nella misura prevista dalla legge.
7.2. Al fornitore spetta un diritto di compensazione solo se la sua contropretesa è stata accertata con sentenza passata in giudicato, è incontestata, riconosciuta o matura per la decisione. Inoltre, egli è legittimato a esercitare un diritto di ritenzione soltanto nella misura in cui la sua contropretesa sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, sia incontestata o matura per la decisione e si fondi sul medesimo rapporto contrattuale.
8. Qualità
8.1. Per le proprie forniture e prestazioni il fornitore deve rispettare le regole tecniche riconosciute (in particolare le norme DIN, le disposizioni VDE, le direttive VDI, il corpus normativo DVGW), le vigenti prescrizioni di sicurezza e i requisiti di sicurezza dei prodotti nonché le specifiche tecniche concordate. Tutte le merci consegnate devono corrispondere allo stato attuale della tecnica e alle prescrizioni di legge e alle norme di volta in volta vigenti nel Paese di produzione e di distribuzione.
8.2. I prodotti soggetti a obbligo di marcatura secondo le direttive UE devono essere consegnati con la corrispondente marcatura CE e con la dichiarazione di conformità.
8.3. Le modifiche dell'oggetto della fornitura e gli scostamenti dalle caratteristiche concordate richiedono il nostro previo consenso scritto.
8.4. Qualora il fornitore produca per noi l'oggetto del contratto, egli è tenuto a fornirci le opportune indicazioni se ritiene che l'oggetto del contratto da lui prodotto non sia idoneo, o non sia idoneo in modo ottimale, per lo scopo di impiego previsto. A tale riguardo il fornitore è considerato esperto per le parti da lui prodotte.
8.5. Gli scostamenti dalla specifica ordinata, sia per i primi campioni sia per la produzione in serie, devono essere segnalati dal fornitore prima della consegna; la consegna può avvenire soltanto previa nostra approvazione scritta.
9. Denuncia dei vizi
9.1. Subito dopo il ricevimento della fornitura effettueremo un controllo dell'identità e della quantità nonché una verifica della fornitura in relazione a danni evidenti (compresi i danni da trasporto). Qualora rilevassimo un vizio, lo segnaleremo senza indugio al fornitore. I vizi non rilevati in tale sede saranno segnalati al fornitore entro un termine congruo, non appena accertati secondo le circostanze di un regolare svolgimento dell'attività commerciale. Il fornitore rinuncia in tal senso all'eccezione di tardività della denuncia dei vizi.
9.2. La merce consegnata non conforme all'ordine viene rispedita a spese e rischio del fornitore.
9.3. I pagamenti o i pagamenti parziali del prezzo d'acquisto o del corrispettivo non costituiscono né accettazione né riconoscimento dell'assenza di vizi dell'oggetto del contratto.
10. Responsabilità per vizi della cosa (garanzia)
10.1. Il fornitore garantisce che le merci consegnate sono esenti da vizi, in particolare che presentano le caratteristiche e la qualità concordate ai sensi dei punti 8.1 e 8.2, che l'esecuzione, l'idoneità allo scopo e la tecnica di produzione della merce e/o delle prestazioni corrispondono alle pertinenti regole riconosciute e allo stato più avanzato della scienza e della tecnica e che è stato utilizzato esclusivamente materiale di qualità primaria e idonea, adatto allo scopo di impiego. Si considerano in particolare caratteristiche concordate le proprietà e la natura di eventuali campioni d'acquisto e il rispetto di tutte le pertinenti prescrizioni di legge e amministrative vigenti nel luogo di destinazione delle forniture e/o delle prestazioni. Il fornitore garantisce inoltre che le merci consegnate non determinano una responsabilità da prodotto per la sussistenza di un difetto del prodotto.
10.2. Ci spettano integralmente i diritti di legge in caso di vizi; in ogni caso siamo legittimati a esigere dal fornitore, a nostra scelta, l'eliminazione del vizio o la fornitura di una cosa nuova. Resta espressamente riservato il diritto al risarcimento del danno, in particolare al risarcimento del danno in luogo della prestazione.
10.3. Qualora il fornitore, a seguito della nostra richiesta di eliminazione del vizio, non dia inizio all'eliminazione dello stesso, oppure qualora la riparazione fallisca, in casi urgenti ci spetta il diritto, previa fissazione di un termine adeguatamente breve per il rimedio, in particolare per scongiurare pericoli acuti o evitare danni maggiori, di provvedervi noi stessi o di farvi provvedere da terzi a spese del fornitore.
10.4. Qualora la medesima merce venga consegnata ripetutamente difettosa, siamo legittimati, previa fissazione di un termine congruo per l'adempimento, in caso di nuova consegna difettosa, a recedere dal contratto anche per la parte di fornitura non ancora eseguita.
10.5. Le spese necessarie ai fini dell'adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, di manodopera, di trasferta e di materiale, sono a carico del fornitore. Non viene accettata alcuna limitazione dei costi al valore dell'ordine.
10.6. Le parti da sostituire devono essere messe a disposizione del fornitore da parte nostra su sua richiesta e a sue spese. Le restituzioni di merce contestata effettuate da noi su richiesta del fornitore avvengono a spese e rischio del fornitore. Il rischio passa al fornitore al momento della consegna allo spedizioniere incaricato, al vettore o all'altra impresa incaricata dell'esecuzione della spedizione.
10.7. Il fornitore risponde della colpa dei propri subfornitori come della propria colpa.
10.8. Per ogni caso di gestione di un intervento in garanzia da parte nostra, il fornitore, nella misura in cui sia responsabile del vizio, è tenuto a corrispondere un risarcimento forfettario di EUR 100,-- (impregiudicato il nostro diritto di far valere nel singolo caso un danno maggiore). Il fornitore è in ogni caso legittimato a dimostrare che non si è verificato alcun danno o che si è verificato un danno inferiore.
10.9. Qualora ci obblighiamo, nella nostra qualità di fornitori del settore automobilistico, nei confronti di un nostro cliente a una responsabilità per vizi di maggiore durata o di maggiore portata, il fornitore, nella misura in cui fornisca materiale di produzione, è tenuto a riconoscere tale disciplina per il futuro anche nei propri confronti, previa comunicazione scritta.
10.10. Nella misura in cui nostri clienti – di regola case automobilistiche – utilizzino una procedura di mercato di riferimento o un'analoga procedura in uso nel settore automobilistico per l'accertamento e la liquidazione dei casi di garanzia e la facciano valere nei nostri confronti per vizi di nostri prodotti derivanti da vizi delle merci del fornitore, tale procedura viene applicata anche al rapporto di fornitura tra il fornitore e noi.
11. Regresso nei confronti del fornitore
11.1. I nostri diritti di regresso previsti dalla legge all'interno di una catena di fornitura (regresso nei confronti del fornitore ai sensi dei §§ 445a, 445b, 478 BGB) ci spettano senza limitazioni in aggiunta ai diritti derivanti dai vizi.
11.2 Siamo in particolare legittimati a esigere dal venditore esattamente la modalità di adempimento successivo (riparazione o fornitura sostitutiva) che siamo tenuti a garantire al nostro cliente nel singolo caso. Il nostro diritto di scelta previsto dalla legge (§ 439, comma 1, BGB) non ne risulta limitato.
11.3. Prima di riconoscere o soddisfare un diritto per vizi fatto valere dal nostro cliente (compreso il rimborso delle spese ai sensi dei §§ 445a, comma 1, 439, commi 2 e 3, BGB), informeremo il venditore e, esponendo sinteticamente i fatti, chiederemo una presa di posizione scritta. Qualora non intervenga una presa di posizione circostanziata entro un termine congruo e non si giunga a una soluzione consensuale, il diritto per vizi da noi effettivamente riconosciuto si considera dovuto al nostro cliente. In tal caso spetta al venditore la prova contraria.
11.3. I nostri diritti derivanti dal regresso nei confronti del fornitore valgono anche qualora la merce difettosa sia stata ulteriormente lavorata da noi o da un altro imprenditore, ad es. mediante incorporazione in un altro prodotto.
12. Responsabilità, responsabilità da prodotto e richiamo
12.1. Il fornitore è tenuto a risarcirci il danno che ci deriva direttamente o indirettamente da una fornitura difettosa o incompleta, dalla violazione di prescrizioni di sicurezza delle autorità o da qualsiasi altra causa imputabile al fornitore.
12.2. Qualora il venditore sia responsabile di un danno da prodotto, egli è tenuto a manlevarci dalle pretese di terzi nella misura in cui la causa sia riconducibile alla sua sfera di dominio e organizzazione ed egli risponda a sua volta nei rapporti esterni.
12.3. Nell'ambito del proprio obbligo di manleva, il venditore è tenuto a rimborsare le spese ai sensi dei §§ 683, 670 BGB derivanti da o in connessione con una pretesa di terzi, comprese le azioni di richiamo da noi effettuate. Informeremo il venditore – per quanto possibile ed esigibile – in merito al contenuto e alla portata delle misure di richiamo e gli daremo l'opportunità di prendere posizione. Restano impregiudicati ulteriori diritti di legge.
12.4. Salvo che sia stato concluso un accordo separato, il fornitore si impegna a mantenere un'assicurazione di responsabilità civile da prodotto con un massimale forfettario di almeno EUR 30 milioni per danni a persone/cose - forfettario -. L'entità della responsabilità contrattuale e legale resta impregiudicata dall'ampiezza della copertura assicurativa.
13. Prescrizione
13.1. I diritti reciproci delle parti contrattuali si prescrivono secondo le disposizioni di legge, salvo quanto diversamente stabilito di seguito.
13.2. In deroga al § 438, comma 1, n. 3, BGB, il termine generale di prescrizione per i diritti derivanti da vizi è di 3 anni dal trasferimento del rischio. Qualora sia stato concordato un collaudo, la prescrizione decorre dal collaudo. Il termine di prescrizione triennale si applica per analogia anche ai diritti derivanti da vizi giuridici, fermo restando il termine di prescrizione legale per i diritti reali di rivendicazione di terzi (§ 438, comma 1, n. 1, BGB); i diritti derivanti da vizi giuridici (punto 17.) non si prescrivono inoltre in nessun caso finché il terzo possa ancora far valere il diritto nei nostri confronti, in particolare in assenza di prescrizione.
13.3. I termini di prescrizione del diritto della vendita, compresa la proroga di cui sopra, si applicano – nella misura prevista dalla legge – a tutti i diritti contrattuali derivanti da vizi. Qualora ci spettino, a causa di un vizio, anche pretese risarcitorie extracontrattuali, si applica la prescrizione ordinaria di legge (§§ 195, 199 BGB), salvo che l'applicazione dei termini di prescrizione del diritto della vendita conduca nel singolo caso a un termine di prescrizione più lungo.
13.4 Per i diritti di manleva il termine di prescrizione è di tre anni. Esso decorre dalla fine dell'anno in cui il diritto è sorto e in cui siamo venuti a conoscenza delle circostanze costitutive del diritto e della persona del debitore, o avremmo dovuto venirne a conoscenza salvo colpa grave. Eventuali termini di prescrizione legali più lunghi prevalgono.
14. Sostanze pericolose (REACH/CLP/RoHS)
14.1. Nella misura in cui siano applicabili i regolamenti (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 («regolamento REACH») e (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 («regolamento CLP»), il fornitore assicura che tutte le sostanze contenute nella merce consegnata sono state efficacemente preregistrate, registrate e autorizzate conformemente al regolamento REACH e al regolamento CLP, comprese tutte le integrazioni, modifiche, linee guida e tutte le leggi nazionali applicabili in connessione con il regolamento REACH o CLP, nel rispetto dei relativi requisiti del regolamento REACH ovvero del regolamento CLP.
14.2 Il fornitore assicura di trasmetterci con ogni consegna una scheda di dati di sicurezza aggiornata, completa e conforme ai requisiti del regolamento REACH ovvero del regolamento CLP.
14.3 Il fornitore assicura inoltre che, qualora negli articoli consegnati a noi sia contenuta una concentrazione superiore allo 0,1 % in massa (p/p) di una o più sostanze che soddisfano i criteri degli articoli 57 e 59 del regolamento REACH, ci metterà a disposizione le informazioni sufficienti per un uso sicuro degli articoli.
14.4 I fornitori che consegnano merci nell'Unione Europea provenienti dall'esterno dell'Unione Europea si impegnano a effettuare le registrazioni necessarie per i prodotti indicati nel Titolo II del regolamento REACH e a nominare, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento REACH, un rappresentante esclusivo che adempia agli obblighi dell'importatore derivanti dal Titolo II del regolamento REACH.
14.5. Nella misura in cui la merce consegnata rientri nelle prescrizioni della direttiva 2011/65/UE dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Restriction of Hazardous Substances - RoHS), il fornitore assicura di rispettarne le prescrizioni nonché le relative attuazioni nazionali, in particolare il regolamento tedesco sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff-Verordnung – Elektro-StoffV).
14.6 Nel caso in cui il fornitore violi uno degli obblighi di cui al presente punto 14, egli è tenuto a manlevare noi e i nostri clienti da tutti i costi, dalle pretese di terzi (in particolare da pretese risarcitorie dirette o indirette) nonché da altri svantaggi (ad es. sanzioni pecuniarie) derivanti dalla violazione del presente punto 14. Sono incluse le spese legali. Ciò non vale se il fornitore non è responsabile di tale inadempimento. Siamo inoltre legittimati in qualsiasi momento ad annullare senza indugio il relativo ordine e a rifiutare l'accettazione della relativa fornitura, senza che ciò comporti costi a nostro carico. Eventuali pretese risarcitorie restano impregiudicate. Un annullamento o un rifiuto dell'accettazione non costituisce rinuncia a eventuali pretese risarcitorie.
15. Diritti di proprietà industriale
15.1. Il fornitore assume l'obbligo di accertarsi in misura adeguata che, in connessione con la sua fornitura/prestazione e/o con il suo utilizzo conforme alla destinazione da parte nostra, non vengano violati diritti o know-how di terzi.
15.2. Il fornitore è tenuto a risarcirci tutti i danni che ci derivano dal fatto che, in connessione con la sua fornitura/prestazione e/o con il suo utilizzo conforme alla destinazione da parte nostra, vengano violati diritti o know-how di terzi all'interno del Paese di origine del fornitore, della Repubblica Federale di Germania, di uno Stato dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America, salvo che il fornitore non sia responsabile del danno a noi derivante da tale violazione.
15.3. Qualora un terzo faccia valere nei nostri confronti la violazione di suoi diritti o del suo know-how riconducibile a forniture/prestazioni del fornitore e/o al loro utilizzo conforme alla destinazione da parte nostra, il fornitore è tenuto a manlevarci da tali pretese e da tutte le spese ragionevoli che ci derivano da o in connessione con la difesa contro tale pretesa, nella misura in cui il fornitore sia tenuto al risarcimento del danno ai sensi del punto 15.2.
15.4. Le parti contrattuali si impegnano a informarsi reciprocamente senza indugio dei rischi di violazione di cui vengano a conoscenza e dei presunti casi di violazione e a darsi l'opportunità di contrastare di comune accordo le relative pretese.
15.5. La prescrizione dei diritti di cui al presente punto 15 è disciplinata dal punto 15.2, frase 2.
15.6. La garanzia del fornitore per vizi giuridici ai sensi dei punti da 15.1 a 15.4 non si riferisce a prestazioni o parti di prestazioni realizzate secondo nostre specifiche indicazioni. Non appena il fornitore abbia motivo di ritenere che le nostre indicazioni comportino la violazione di diritti di proprietà industriale di terzi, egli ce lo comunicherà senza indugio.
16. Riservatezza e sicurezza delle informazioni
16.1. Le parti contrattuali si impegnano a trattare come segreto aziendale tutti i dettagli commerciali e tecnici non evidenti di cui vengano a conoscenza attraverso il rapporto d'affari.
16.2. Tutti i disegni e i calcoli messi a disposizione per l'esecuzione degli ordini restano di nostra proprietà e devono esserci sempre restituiti dopo l'avvenuta esecuzione dell'incarico.
16.3 La sicurezza delle informazioni e la sicurezza informatica costituiscono per noi e per i nostri clienti una componente essenziale dei processi aziendali e delle catene di fornitura. L'attuazione dei requisiti di sicurezza delle informazioni e di sicurezza informatica dipende dalle informazioni che scambiamo lungo la catena del valore. Il partner contrattuale è tenuto, in presenza di un corrispondente fabbisogno di protezione delle informazioni trattate, a strutturare la propria sicurezza delle informazioni sulla base del VDA ISA. Deve essere eseguita e messa a disposizione almeno la checklist sulla sicurezza delle informazioni predisposta per fornitori e prestatori di servizi oppure un'autovalutazione sulla base del catalogo di domande VDA ISA pubblicato dall'Associazione tedesca dell'industria automobilistica (VDA).
16.4. I subfornitori devono essere vincolati in modo corrispondente.
17. Controllo delle esportazioni e dogana
17.1. Il fornitore è tenuto a comunicarci spontaneamente per iscritto se le sue merci sono soggette ad autorizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni tedesche, europee (UE) e statunitensi in materia di controllo delle (ri)esportazioni. A tal fine il fornitore deve comunicarci per iscritto le seguenti informazioni e dati:
- se presente in elenco, la voce dell'elenco delle esportazioni (numero) del relativo allegato vigente del regolamento tedesco sul commercio estero (Außenwirtschaftsverordnung) o le voci di elenco equiparabili dei pertinenti elenchi europei delle esportazioni (Reg. (UE) Dual-Use 2021/821),
- se la merce è soggetta alle «U.S. Export Administration Regulations» (EAR), l'Export Control Classification Number (ECCN) secondo la U.S. Commerce Control List (CCL),
- il codice statistico della merce (codice SA/NC),
- il Paese di origine (origine commerciale/non preferenziale), codice per il contrassegno di origine: D = Paese terzo / E = UE / F = EFTA,
- rilascio di una dichiarazione (a lungo termine) del fornitore relativa all'origine preferenziale (per fornitori UE) o certificati relativi alle preferenze (per fornitori extra-UE),
- tutte le ulteriori informazioni e dati in materia di commercio estero di cui abbiamo bisogno per l'importazione ed eventualmente l'esportazione delle merci.
Il fornitore è tenuto a informarci senza indugio per iscritto di tutte le modifiche delle informazioni e dei dati sopra indicati.
17.2. Il fornitore ci manleva integralmente da tutte le pretese fatte valere nei nostri confronti da autorità o altri terzi a causa dell'inosservanza o della violazione degli obblighi disciplinati al punto 17.1.
17.3. Il fornitore si impegna inoltre a risarcirci immediatamente e a prima richiesta tutti i danni e le spese (ad es. tributi aggiuntivi quali dazi all'importazione e all'esportazione, sanzioni pecuniarie e altri svantaggi finanziari) insorti a nostro carico a causa della violazione colposa dei suoi obblighi di cui ai punti 17.1 e 17.2. Sono incluse le spese legali.
18. Compliance, responsabilità sociale e sostenibilità
18.1. Il fornitore si impegna, nell'ambito del rapporto d'affari con noi, a non offrire, concedere, richiedere o accettare, né nei rapporti commerciali né nei rapporti con pubblici ufficiali, vantaggi che violino le vigenti disposizioni anticorruzione.
18.2. Il fornitore si impegna, nell'ambito del rapporto d'affari con noi, a non concludere con altre imprese accordi o pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di diritto antitrust.
18.3. Il fornitore assicura la corresponsione di una retribuzione adeguata e di una retribuzione uguale per lavoro di pari valore senza distinzioni, nonché il rispetto delle leggi di volta in volta vigenti in materia di salario minimo generale, e vincolerà nella stessa misura i subfornitori da lui incaricati. Il fornitore conferma di soddisfare – ove pertinente – i requisiti di legge della MiLoG (legge tedesca sul salario minimo) e di corrispondere ai propri dipendenti cui si applica la MiLoG il relativo salario minimo.
18.4. Il fornitore rispetterà le disposizioni di legge e i regolamenti di volta in volta vigenti in materia di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul lavoro, di trattamento dei dipendenti nonché di tutela dei diritti umani (in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti umani internazionali, l'abolizione del lavoro forzato e del lavoro minorile, l'eliminazione della discriminazione in materia di assunzione e impiego, nonché la responsabilità per l'ambiente), compresi gli standard minimi di diritto del lavoro vigenti a livello internazionale, in particolare tutte le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro in materia di diritti dei lavoratori, orario di lavoro e sicurezza sul lavoro.
18.5 Il fornitore si impegna a rispettare le disposizioni sui minerali provenienti da zone di conflitto stabilite dalla sezione 1502 del «Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act» («Dodd-Frank Act») nonché il regolamento (UE) 2017/821 del 17 maggio 2017 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio. Il fornitore si impegna inoltre a identificare l'utilizzo dei cosiddetti minerali provenienti da zone di conflitto ai sensi del Dodd-Frank Act (stagno, oro, tantalio, tungsteno) nella propria catena di fornitura e a garantire, mediante misure idonee, che la merce consegnata non contenga minerali provenienti da zone di conflitto ai sensi della sezione 1502 del Dodd-Frank Act e del regolamento (UE) 2017/821.
18.6. Nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali il fornitore deve peraltro rispettare tutte le disposizioni di legge e amministrative in materia di tutela dell'ambiente.
18.7. Il fornitore deve garantire che tutti i subappaltatori e incaricati da lui coinvolti, che partecipino in qualsiasi forma alla produzione delle merci a noi consegnate e/o all'erogazione di prestazioni a nostro favore, rispettino gli obblighi elencati nei precedenti punti da 18.1 a 18.6.
18.8. Il fornitore deve rispondere in tempi adeguati e nel rispetto delle formalità prescritte alle richieste relative al rispetto della compliance, della responsabilità sociale e della sostenibilità nella catena di fornitura. Inoltre, in caso di sospetta violazione degli obblighi di cui ai punti da 18.1 a 18.6, il fornitore deve chiarire senza indugio le possibili violazioni, informarci in merito alle misure di accertamento adottate e, in casi motivati, rendere nota la catena di fornitura interessata. Qualora il sospetto risulti fondato, il fornitore deve informarci entro un termine congruo in merito alle misure interne adottate per prevenire future violazioni. Qualora il fornitore non adempia a tali obblighi entro un termine congruo, ci riserviamo il diritto di recedere dai contratti con lui stipulati o di risolverli con effetto immediato.
18.9. Il fornitore deve consentire il controllo del rispetto dei punti da 18.1 a 18.6 da parte nostra o da parte di terzi vincolati alla riservatezza. A tal fine il fornitore deve, su nostra richiesta, fornire senza indugio informazioni, mettere immediatamente a disposizione tutte le informazioni necessarie (ad es. documenti) e consentire a noi o a terzi da noi incaricati, previo congruo preavviso, l'ispezione e/o l'esame della situazione in loco.
18.8. Nel caso in cui il fornitore violi uno degli obblighi di cui al presente punto 18, si applica per analogia il punto 14.7.
19. Disposizioni generali
19.1. Il fornitore non può cedere o trasferire, né in tutto né in parte, un ordine o un singolo contratto senza la nostra previa autorizzazione scritta.
19.2. Il fornitore non può impiegare uno o più subappaltatori per l'adempimento di un ordine o di una parte di un ordine senza la nostra previa autorizzazione scritta.
19.2. Il luogo di adempimento è la nostra sede (Veitshöchheim) oppure, qualora la fornitura sia ordinata da una nostra filiale, la sede di quest'ultima. Per la fornitura può essere concordato diversamente nel singolo caso. Il luogo di pagamento è la nostra sede (Veitshöchheim).
19.3. Qualora una disposizione delle presenti Condizioni di acquisto e degli ulteriori accordi conclusi sia o divenga inefficace, ciò non pregiudica la validità delle restanti condizioni. Le parti contrattuali sono tenute a sostituire la disposizione inefficace con una disciplina che si avvicini il più possibile, quanto al risultato economico, a quella inefficace.
19.4. Si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11.04.1980 (CISG).
19.5. Per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale, comprese le azioni nel procedimento documentale, cambiario e su assegno, qualora il fornitore sia un commerciante a pieno titolo, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, l'azione deve essere proposta dinanzi al tribunale competente per la nostra sede principale (Veitshöchheim) o per la nostra filiale che ha emesso l'ordine. Siamo altresì legittimati ad agire in giudizio presso la sede principale del fornitore.
19.6. Le presenti Condizioni di acquisto sono redatte in lingua tedesca e inglese. In caso di difformità tra le due versioni, la versione tedesca prevale sulla versione inglese. La versione inglese funge esclusivamente da traduzione.
(Aggiornamento: aprile 2024)